𝐋𝐞 𝐦𝐢𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟑

Il 29 dicembre 2022, è stata approvata in via definitiva la Legge di bilancio 2023. Di seguito vi riportiamo alcuni approfondimenti legati alle misure relative al lavoro.

 

—-Taglio del cuneo fiscale per i dipendenti—-

La legge di Bilancio 2023 conferma la decontribuzione per i lavoratori dipendenti, applicata sulle trattenuta conto Inps, già utilizzata nell’anno 2022, ma con l’introduzione di due fasce di retribuzione di riferimento e lo sdoppiamento dell’aliquota applicabile, ovvero:

  • Prima fascia: Taglio del 3% per le retribuzioni imponibili previdenziali mensili inferiori ad €.1.923,00 (€. 25.000,00 annui).
  • Seconda fascia: Taglio del 2% per le retribuzioni imponibili previdenziali mensili superiori ad €1.923,00 e sino ad € 2.692,00 (€. 35.000 annui), pertanto per questa soglia il taglio del 2% per l’anno 2023 resta invariato come avvenuto già per il secondo semestre del 2022.

In entrambi i casi, la retribuzione di riferimento può essere maggiorata, a dicembre, dell’ammontare della tredicesima, oppure dei ratei se la mensilità supplementare è pagata ogni mese.
Effetti
A seguito del taglio del cuneo fiscale, i lavoratori dipendenti pagheranno per l’anno 2023, meno contributi pertanto il loro netto in busta paga aumenta.

 

—-Esonero contributivo per le assunzioni stabili dei beneficiari di RDC—-

Con l’obiettivo di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

 

—-Esonero contributivo per le assunzioni stabili di giovani under 36—-

Al fine, poi, di promuovere l’occupazione giovanile stabile, il comma 297 stabilisce che sono estesi gli esoneri per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel 2023 e relative a soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa: nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL , e nel limite massimo di importo elevato a 8.000 euro su base annua; per un periodo massimo di 36 mesi, come previsto a regime, elevato però in via transitoria a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

 

—-Esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate—-

Viene esteso, inoltre, alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime effettuate nel biennio 2021-2022. Pertanto, il citato esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo innalzato a 8.000 euro su base annua, per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, per le assunzioni effettuate nel 2023 di donne: con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

 

—-Decontribuzione Sud al 30% per tutto l’anno 2023—-

Con il messaggio 4593/22 diffuso il 21 dicembre, l’Inps, prendendo atto della decisione della Commissione europea del 6 dicembre scorso, comunica l’avvenuta estensione per ulteriori 12 mesi, della durata dell’esonero contributivo per sostenere le imprese dell’Italia Meridionale. Si tratta di una decontribuzione generalizzata che riguarda sia rapporti in essere, sia le nuove assunzioni.

La misura dello sgravio contributivo (esclusi i premi Inail), previsto sino alla fine del 2029, è così differenziata:

30% sino al 31 dicembre 2025;

20% per il biennio 2026-2027;

10% per il biennio 2028-2029.

Per poterne fruire, i dipendenti devono operare presso un’unità operativa ubicata in una delle seguenti regioni; Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

—-Ulteriori disposizioni in materia di lavoro—-

Altri aspetti rilevanti che riguardano il mondo del lavoro, sono individuabili nelle disposizioni concernenti il congedo parentale, che elevano, in alternativa tra i genitori e per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, dal 30 all’80% della retribuzione, l’ammontare dell’indennità spettante per il congedo stesso . La suddetta disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2022.

In materia di lavoro agile (smart working) per i lavoratori cosiddetti fragili, la Legge di bilancio 2023, al comma 306 dell’articolo 1, stabilisce che fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, affetti da specifiche patologie e condizioni, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso il cambiamento di mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, laddove più favorevoli.