
Irregolarità formali: fuori l’Enea, dentro la tessera sanitaria. Non risultano infatti sanabili le tardive od omesse comunicazioni all’Enea. Rientrano invece nel perimetro oggettivo della regolarizzazione prevista dai commi da 166 a 173 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, fra le altre, anche l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria. Ampio anche il perimetro soggettivo della speciale definizione alla quale possono sostanzialmente accedere tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica.
Quanto alle violazioni formali sanabili con il pagamento della quota fissa su base annuale di euro 200, le stesse devono riferirsi esclusivamente all’Iva, all’Irap, alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive, alle ritenute alla fonte e ai crediti d’imposta.
Sono questi, fra gli altri, alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella circolare n.2/e del 27 gennaio scorso con la quale l’Agenzia delle entrate ha illustrato le principali misure previste dalla c.d. Tregua fiscale contenuta nella legge n.197/2022 (legge di bilancio 2023).
Perimetro oggettivo e soggettivo. Sotto il profilo soggettivo, recita la circolare in commento, la regolarizzazione delle violazioni formali non risulta condizionata a una particolare qualifica rivestita dal soggetto che intende fruirne. Sotto il profilo oggettivo invece è possibile regolarizzare le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’Iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta.
Deve trattarsi di violazioni che comunque siano in grado, anche in via soltanto potenziale, di ostacolare l’attività di controllo perché in difetto si tratterebbe, precisa ulteriormente la circolare, di violazioni meramente formali che, come tali, non sarebbero di per sé punibili ex art. 6 del dlgs. 472/1997.
Alla luce di tali precisazioni la circolare indica, in via non esaustiva, tutta una serie di violazioni che possono essere definite grazie alle disposizioni della legge di bilancio 2023. Fra queste troviamo: l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (senza effetti sul versamento del tributo); l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività ai sensi dell’articolo 35 del dpr 633/1972; la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, a patto che tale violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo e, come già anticipato, l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria.
La precisazione del perimetro applicativo della nuova sanatoria delle irregolarità formali è molto importante, perché consentirà ai contribuenti di effettuare valutazioni appropriate circa l’adesione o meno alla possibilità offerta dalla legge n.197/2022.
Secondo l’Agenzia delle entrate, oltre alle violazioni sostanziali, non possono formare oggetto della specifica sanatoria delle irregolarità formali nemmeno tutte quelle che hanno a riferimento ambiti impositivi diversi da quelli espressamente indicati dal comma 166 quali, ad esempio, le violazioni formali inerenti l’imposta di registro e l’imposta di successione.
Restano altresì escluse dalla sanatoria anche le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali tra le quali, precisa espressamente la circolare in commento, anche quelle destinate all’Enea nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi (es. Ecobonus e Super ecobonus).
La certificazione da inviare all’Enea, si legge nella circolare, costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per cui, in continuità con la circolare n.19/e del 2020, si ritiene che la tardiva od omessa comunicazione all’Enea non rientri tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata.
In relazione a tali comunicazioni la circolare cita anche una recente ordinanza della Cassazione (n.34151/2022) nella quale si è stabilito che, l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA, costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.
Fuori dalla sanatoria anche le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, con specifico riferimento all’obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e quelle relative all’Ivie e all’Ivafe.
Da ultimo la circolare ricorda che la definizione si perfeziona, oltre che con il pagamento degli importi dovuti, anche con la rimozione delle irregolarità od omissioni commesse. In relazione a queste ultime le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute entro il 31 ottobre 2022, andranno rimosse – in relazione a ciascun periodo d’imposta – al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024).