Il buono pasto altro non Γ¨ che un mezzo di pagamento (alternativo alla moneta elettronica o al denaro contante) dal valore predeterminato, che puΓ² essere utilizzato per acquistare esclusivamente un pasto o prodotti alimentari.
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Viene comunemente utilizzato dai lavoratori dipendenti o parasubordinati del settore pubblico e privato che lo ricevono come servizio alternativo alla mensa per il personale.
PuΓ² essere speso solo in pubblici esercizi come bar, ristoranti da asporto o nelle gastronomie di supermercati convenzionati con le societΓ emittenti i buoni stessi, oppure anche presso negozi di generi alimentari per acquistare alimenti.
Questa, dunque la natura del buono pasto.
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Detto questo, da qualche parte Γ¨ stato sollevato il problema se esso possa essere speso non solo dai soggetti suindicati, ma anche dal libero professionista oppure dallβimprenditore (lβagente di commercio, giusto per fare un esempio).
La risposta Γ¨ senzβaltro affermativa, ma essa non deve trarre, perΓ², nellβerrore dellβabuso di tale strumento, posto che β lo chiariamo fin dβora – il suo utilizzo non aggiunge nulla alla classica fattispecie di pagamenti con denaro di alimenti (acquistati o consumati).
Infatti, lβutilizzo del buono pasto da parte di tali (ultimi) soggetti non ne cambia la disciplina fiscale che regola la deduzione del costo e la detrazione dellβIva.
In altre parole, lβutilizzo del buono pasto non ha alcuna differenza (fiscalmente parlando) rispetto alla fattispecie classica di pagamento mediante denaro per lβacquisto di alimenti o di consumazione allβinterno di un locale; per meglio intenderci, esso non rende deducibile/detraibile ciΓ² che altrimenti non lo sarebbe.
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Ai fini Iva, lβIva sulle spese per somministrazione (anche presso ristoranti) di alimenti e bevande Γ¨ detraibile in base al principio generale dellβinerenza.
Quella sullβacquisto di alimenti e bevande Γ¨ invece indetraibile (ad eccezione di quelli che formano oggetto dellβattivitΓ propria dell’impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa).
CiΓ² vale, quindi, a prescindere dallβesistenza del buono pasto come mezzo di pagamento per lβutilizzatore, sia esso lavoratore autonomo o ditta individuale.
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Vediamo ai fini Irpef, dove occorre distinguere a seconda che la spesa venga fatta da professionista o da imprenditore.
Per i professionisti, lβarticolo 54 comma 5, del Tuir stabilisce che:
βLe spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dellβammontare dei compensi percepiti nel periodo dβimposta.β
Per le imprese, non esiste alcuna norma specifica, sicchΓ¨ vale la regola generale dellβinerenza.
Come si vede, anche in questo caso la norma che disciplina la fattispecie Γ¨ identica sia nel caso di buono pasto, sia nel caso di ricevuta per pranzo presso ristorante pagato con denaro.
π°π πππππππππππ: πππ ππππππ ππππππππππππππ π πππππππ πππππ π’πππ π ππ πππππ πππππ πΜ ππππππππππ πππππππππππ πππππππ?
Si ritiene dunque, che lβutilizzo personale di buoni pasto da parte dei professionisti/imprenditori sia una operazione fiscalmente inutile, posto che la stessa deduzione/detrazione Γ¨ riconosciuta qualora lβacquisto avvenga in denaro.
NΓ© Γ¨ pensabile che il buono pasto possa essere usato per operazioni (generalmente svolte dai dipendenti) come, ad esempio, il pagamento della classica spesa al supermercato, in quanto tale acquisto Γ¨ indeducibile ai fini Irpef, e lβIva indetraibile (come detto sopra), esattamente come lo Γ¨ nel caso in cui il pagamento avvenga con denaro (cartaceo o elettronico).
Lβinvito dunque Γ¨ quello di utilizzare il buono pasto per una effettiva convenienza pratica (tra lβaltro difficilmente ravvisabile nellβera dei pagamenti elettronici), ma non certo per un risparmio fiscale, che come detto Γ¨ inesistente.